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AISPIScuola - Associazione Ispanisti Italiani Scuola
associazione professionale di docenti di lingua spagnola, qualificata per la formazione del personale della scuola e ufficialmente riconosciuta dal Ministero della Pubblica Istruzione D.M. 17/10/2002, prot. 4433/C/3
Statuto Art. l - E’ costituita l'Associazione italiana dei docenti di lingua e cultura spagnola denominata AISPIScuola. Art. 2 - L'Associazione ha sede legale in Roma ed il Presidente ne è il rappresentante legale. Art. 3 - Scopi dell'Associazione sono. a) sviluppare lo studio e la conoscenza della lingua e delle culture ispaniche a tutti i livelli; b) promuovere le iniziative volte ad incrementare gli studi di linguistica, di metodologa e di didattica della lingua, nonchè la ricerca nell'ambito della cultura ispanica: c) sviluppare i rapporti con gli istituti culturali dei paesi di lingua spagnola in Italia e all'estero che perseguono gli stessi scopi; d) promuovere manifestazioni culturali di ogni genere nonchè iniziative in Italia e all'estero che favoriscano l'aggiornamento culturale e professionale dei docenti di lingua e cultura spagnola; e) intervenire presso le Autorità scolastiche italiane a tutela delle cattedre esistenti e in favore della diffusione delle culture ispaniche in Italia; f) organizzare corsi di lingua spagnola nelle scuole elementari e medie, nonchè corsi per adulti; g) sensibilizzare l'opinione pubblica a favore delle culture ispaniche.
Art. 4 - L'Associazione è aperta a tutti i docenti di lingua e cultura spagnola delle scuole di ogni ordine e grado e a tutti coloro che condividono le sue finalità. Essi dovranno chiedere l’iscrizione direttamente alla segreteria nazionale.
Art. 5 - L'associazione non ha scopi di lucro. Art. 6 - Le fonti di finanziamento sono: a) contributi dei soci, di enti culturali e non, italiani e stranieri; b) lasciti e donazioni. In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio sarà devoluto ad altre associazioni dello stesso tipo. Art. 7 - L'associazione si articola in sezioni locali. Ogni sezione con un proprio delegato, persegue gli scopi del presente Statuto. Art. 8 - La quota associativa viene stabilità di anno in anno su proposta del Consiglio Direttivo. Un socio si dichiara decaduto per dimissioni dopo tre anni di morosità. Art. 9 - Gli associati ricevono periodicamente informazioni sull'attività dell'Associazione. Art. 10 - Organi dell'Associazione sono: a) Assemblea generale (ordinaria e straordinaria); b) Consiglio Direttivo nazionale.
Art. 11 - L'Assemblea Generale è formata dalla totalità dei soci effettivi. Essa delibera a maggioranza dei presenti. La convocazione avviene per lettera ai soci con almeno un mese di anticipo e l'indicazione dei punti all'ordine del giorno. L'Assemblea generale è convocata una volta all'anno in via ordinaria e, in via straordinaria, dal Consiglio Direttivo nazionale quando questo ne ravvisi la nacessità e quando ne sia fatta motivata richiesta scritta di almeno un decimo dei soci. Art. 12 - L'Assemblea generale: a) formula il programma annuale di lavoro; b) delibera annualmente sull'approvazione del conto consuntivo e preventivo e, su proposta del Consiglio Direttivo nazionale, determina l'ammontare della quota sociale; c) elegge ogni tre anni il consiglio Direttivo nazionale; d) delibera sulle relazioni del Consiglio Direttivo e sugli argomenti all'ordine del giorno; e) delibera su modifiche statutarie. Art. 13 - Il Consiglio Direttivo è composto da tre membri eletti tra docenti delle scuole secondarie superiori, delle scuole medie e elementari. Il Consiglio Direttivo resta in carica tre anni e si riunisce almeno due volte all'anno. Art. 14 - Il Consiglio Direttivo: a) elegge nel suo interno il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario generale; b) promuove l'attività dell'Associazione; c) convoca l'Assemblea gwenerale. Art. 15 - L'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Art. 16 - L'Associazione è rappresentata dal Presidente e dal Vicepresidente.
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